Prodotti difettosi: la Cassazione apre anche ad altre forme di tutela

La responsabilità per danno da prodotto difettoso è regolata dagli articoli 114-127 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e tutela chi subisce un danno a causa di un prodotto non sicuro. Questa disciplina, ispirata alla direttiva europea 85/374/CEE, è stata recentemente aggiornata dalla direttiva (UE) 2024/2853, anche se quest’ultima non si applica retroattivamente ai casi già avviati.
È possibile invocare anche altri tipi di responsabilità
Molti non sanno che la normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso non è l’unica strada per ottenere un risarcimento. Infatti, come chiarito dall’articolo 127 del Codice del Consumo, è possibile far valere anche altre forme di responsabilità civile, come quella prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile (per danno ingiusto) o dall’articolo 2050 (per attività pericolose).
In pratica, se il danno rientra meglio in un’altra categoria di responsabilità, è legittimo richiedere il risarcimento seguendo quel diverso percorso giuridico. Naturalmente, ogni tipo di responsabilità ha regole e requisiti propri, e non possono essere mescolati.
La conferma della Cassazione
Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8224 del 28 marzo 2025, che ribadisce il diritto del danneggiato a scegliere il regime di responsabilità più adatto al proprio caso, purché venga applicato in modo coerente e completo, senza sovrapporre norme diverse.