Distanze legali tra edifici: il vano scale non è un volume tecnico

Nel panorama del diritto edilizio e urbanistico, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2 maggio 2025 interviene su un tema di costante attualità: le distanze legali tra edifici e la corretta qualificazione dei volumi tecnici. La pronuncia fornisce un’importante precisazione che interessa sia i professionisti del settore edilizio sia i proprietari di immobili coinvolti in controversie tra confinanti.
Cosa ha stabilito la Cassazione
La Corte ha chiarito che può essere considerato “volume tecnico”, e quindi non computabile nella volumetria della costruzione, solo il manufatto privo di autonomia funzionale, anche potenziale, destinato unicamente a contenere impianti serventi l’edificio principale (ad esempio: locali tecnici per caldaie, serbatoi o centrali termiche), per esigenze tecnico-strutturali che non possono essere soddisfatte all’interno del fabbricato stesso.
In altre parole, per essere qualificato come “volume tecnico”, un manufatto deve:
- non avere alcuna autonomia funzionale o abitativa;
- essere strettamente necessario al funzionamento dell’edificio principale;
- non poter essere collocato altrove senza compromettere le esigenze tecniche dell’immobile.
Il vano scale non è un volume tecnico
Nel caso esaminato, la controversia riguardava la distanza legale tra due edifici e, in particolare, la computabilità del vano scale ai fini del calcolo della volumetria e delle distanze. La Cassazione ha escluso che il vano scale possa essere considerato volume tecnico.
Secondo i giudici, infatti, il vano scale è parte integrante del fabbricato, in quanto:
- presenta consistenza e stabilità proprie;
- svolge una funzione strutturale e di collegamento interno tra i piani;
- non è destinato ad ospitare impianti o funzioni meramente serventi, ma costituisce un elemento essenziale e funzionale alla fruizione dell’edificio.
Pertanto, il vano scale concorre alla determinazione della volumetria complessiva e deve essere considerato nel calcolo delle distanze legali tra edifici.
Implicazioni pratiche della sentenza
Questa decisione ha notevoli ricadute pratiche per chi opera nel campo edilizio e immobiliare:
- Progettisti e tecnici devono prestare particolare attenzione alla corretta classificazione dei volumi, distinguendo tra spazi tecnici e strutture edilizie vere e proprie.
- Proprietari e costruttori devono considerare che la realizzazione di vani scale o simili elementi architettonici può incidere sul rispetto delle distanze minime dai confini o da altri edifici, con possibili conseguenze in termini di illegittimità edilizia o contenzioso tra vicini.
- Amministrazioni comunali e uffici tecnici sono chiamati a recepire l’orientamento della Cassazione nelle valutazioni urbanistiche e nei permessi di costruire.
Conclusioni
La sentenza n. 11504/2025 ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso: non tutto ciò che serve all’edificio è un “volume tecnico”.
Solo le strutture prive di autonoma utilità e destinate esclusivamente ad accogliere impianti indispensabili possono essere escluse dal calcolo della volumetria. Il vano scale, invece, è parte integrante dell’edificio e va computato a tutti gli effetti, anche ai fini del rispetto delle distanze legali.
