Perdita del feto: la Cassazione riconosce il danno parentale

La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile del 6 ottobre 2025, n. 26826, rappresenta un importante approdo interpretativo in materia di responsabilità sanitaria, affrontando con particolare sensibilità giuridica il tema della perdita del feto imputabile a omissioni o ritardi dei sanitari.
Il principio di diritto: assimilazione al danno parentale
La Suprema Corte ha chiarito che il danno derivante dalla perdita del feto, quando riconducibile a condotte colpose del personale medico, è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale. Questa assimilazione non è meramente formale, ma sostanziale: il pregiudizio sofferto dai genitori viene riconosciuto nella sua duplice dimensione:
- morale soggettiva, quale sofferenza interiore intensa e profonda;
- dinamico-relazionale, per l’impatto concreto sulla vita quotidiana, sulle relazioni e sul progetto familiare.
La Corte evidenzia come tale perdita incida in modo particolarmente significativo sulla madre, pur riconoscendo piena tutela anche al padre e agli eventuali altri soggetti legittimati.
La risarcibilità del danno prima della nascita
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è il riconoscimento esplicito della risarcibilità del danno parentale anche in assenza di una nascita avvenuta. La perdita del “frutto del concepimento” viene dunque considerata idonea a generare un rapporto affettivo giuridicamente rilevante, la cui lesione merita tutela risarcitoria. Si tratta di un orientamento che consolida una visione evolutiva del danno non patrimoniale, sempre più attenta alla realtà affettiva e relazionale delle persone.
Il ruolo delle tabelle milanesi nella liquidazione del danno
La Cassazione ribadisce che, anche in tali fattispecie, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, adattandone i parametri alle peculiarità del caso.
In particolare, il giudice dovrà:
- valutare tutte le circostanze concrete (epoca della gravidanza, aspettative dei genitori, condizioni personali, contesto familiare);
- calibrare la liquidazione in funzione della specifica morfologia del danno da perdita del concepimento;
- evitare automatismi, privilegiando una personalizzazione effettiva del risarcimento.
Centralità dell’istruttoria: l’interrogatorio libero delle parti
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il piano processuale. La Corte sottolinea che, ove possibile, il giudice debba procedere all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.. Tale strumento assume un ruolo fondamentale per:
- cogliere la reale entità della sofferenza patita;
- comprendere l’impatto del fatto illecito sulla vita dei soggetti coinvolti;
- garantire una valutazione più aderente alla dimensione umana del danno.
Le implicazioni per la responsabilità sanitaria
La sentenza in esame rafforza un orientamento che amplia la tutela risarcitoria in ambito sanitario, riconoscendo dignità giuridica a situazioni di perdita che, pur collocate prima della nascita, incidono profondamente sulla sfera esistenziale dei genitori. Per le strutture sanitarie e i professionisti, ciò comporta una maggiore attenzione:
- alla tempestività degli interventi;
- alla corretta gestione delle gravidanze a rischio;
- alla documentazione clinica e alla comunicazione con i pazienti.
Conclusioni
La Cassazione, con la sentenza n. 26826/2025, compie un passo significativo verso una concezione più ampia e realistica del danno non patrimoniale, riconoscendo che il legame genitoriale può esistere e meritare tutela anche prima della nascita. Un orientamento che, oltre al valore giuridico, riflette una profonda consapevolezza della dimensione umana della responsabilità sanitaria.
