Prodotti difettosi: Codice del Consumo o Codice Civile?

Prodotti difettosi: Codice del Consumo o Codice Civile?

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Quando si parla di responsabilità per danni causati da prodotti difettosi, è fondamentale comprendere quale sia la disciplina correttamente applicabile: il Codice del Consumo o il Codice Civile? Su questo punto, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con l’ordinanza n. 8224 del 28 marzo 2025, offrendo indicazioni molto utili sia per gli operatori del diritto sia per le imprese.

Il caso concreto: vaccino difettoso e danno al consumatore

Il caso nasce dalla tragica vicenda di un paziente che, dopo la somministrazione di un vaccino risultato difettoso, ha sviluppato una patologia che, purtroppo, si è rivelata fatale. Gli eredi hanno quindi avviato un’azione risarcitoria nei confronti del produttore del farmaco, contestando la pericolosità del prodotto.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno riconosciuto la responsabilità dell’azienda produttrice sulla base del Codice del Consumo, ritenendo sufficientemente provato il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e il danno subito, nonostante la presenza di condizioni di salute pregresse.

La responsabilità secondo il Codice del Consumo: cosa prevede

Il punto centrale affrontato dalla Cassazione riguarda proprio la distinzione tra le due principali discipline applicabili in tema di danno da prodotto difettoso. Da un lato, il Codice del Consumo prevede una responsabilità di tipo speciale, nella quale il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, il difetto del prodotto e il collegamento causale tra questi elementi.

Tuttavia, non si tratta di una responsabilità oggettiva pura: è una responsabilità presunta, dalla quale il produttore può liberarsi se dimostra, ad esempio, che il difetto era scientificamente imprevedibile al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

Codice Civile e attività pericolose: quando si applica l’art. 2050

Dall’altro lato, il Codice Civile, all’art. 2050, disciplina la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività pericolose, come la produzione di farmaci. In questo contesto, la posizione del produttore è ancora più delicata: per evitare di essere considerato responsabile, deve provare di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire il danno, aggiornandosi costantemente rispetto ai progressi scientifici e tecnologici. La responsabilità si avvicina molto a una forma oggettiva e tutela in modo particolarmente incisivo il danneggiato.

Cassazione: i due regimi di responsabilità non possono sovrapporsi

La Cassazione ha sottolineato che le due normative possono coesistere, ma non possono essere mescolate o applicate in modo cumulativo. Il giudice deve compiere una scelta chiara: a seconda delle caratteristiche del caso concreto, va applicata una disciplina oppure l’altra, senza contaminazioni. Questo significa che i principi propri del Codice del Consumo non possono essere trasposti automaticamente nel sistema di responsabilità civile generale, e viceversa.

Per i professionisti e per le imprese, questa pronuncia fornisce un’indicazione preziosa: quando si affronta una causa per danni da prodotto difettoso, è essenziale individuare subito il corretto inquadramento normativo e calibrare le strategie difensive o risarcitorie in base alle diverse logiche probatorie e ai diversi regimi di responsabilità.

In definitiva, la decisione della Cassazione contribuisce a chiarire un terreno spesso incerto, rafforzando la tutela dei consumatori e, al contempo, delineando con maggiore precisione i confini della responsabilità dei produttori.

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