Terzo trasportato: azione diretta contro l’assicuratore anche con veicolo estero

La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di tutela del terzo trasportato: il passeggero vittima di un sinistro stradale può agire direttamente contro la compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità, anche se il mezzo coinvolto è immatricolato all’estero.
Il principio di tutela del passeggero
Il dettato dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni recepisce il brocardo latino “Vulneratus ante omnia reficiendus”: chi subisce un danno deve essere risarcito senza ritardi.
Il terzo trasportato, in quanto parte debole, ha quindi diritto a rivolgersi direttamente all’assicurazione del vettore, evitando le lungaggini connesse all’individuazione delle colpe dei conducenti. L’unica eccezione resta il caso fortuito, ossia eventi esterni e imprevedibili non legati alla circolazione.
L’ordinanza n. 25033/2025 della Cassazione
Il caso nasce da un incidente avvenuto a Roma, in cui una donna trasportata su un veicolo assicurato presso una compagnia straniera aveva chiesto il risarcimento danni. Il Tribunale d’appello aveva negato l’azione diretta, sostenendo che l’unico soggetto legittimato passivo fosse l’Ufficio Centrale Italiano (UCI).
La Cassazione ha invece ribaltato la decisione: l’azione diretta del passeggero prescinde dall’individuazione delle responsabilità ed è volta ad assicurare un ristoro tempestivo.
Il concetto di “caso fortuito”
Le Sezioni Unite (sentenza n. 35318/2022) hanno chiarito che il “caso fortuito” riguarda solo fattori esterni, come eventi naturali o condotte di terzi non coinvolti nella circolazione. La colpa di un altro conducente, quindi, non esclude il diritto del trasportato a ottenere il risarcimento dall’assicuratore del vettore.
Applicazione anche con veicoli esteri
Secondo la Cassazione, l’art. 141 del d.lgs. 209/2005 – di matrice comunitaria – garantisce tutela effettiva alle vittime, trasferendo il rischio dall’individuo trasportato all’assicuratore. Questo principio si applica anche quando il sinistro coinvolge un veicolo immatricolato all’estero e assicurato presso una compagnia non aderente alla convenzione Card o alla CTT.
Già in precedenza, la giurisprudenza (Cass. n. 1161/2020 e n. 12172/2023) aveva confermato questa interpretazione, ora rafforzata dall’ordinanza del 2025.
Implicazioni pratiche
Il Tribunale di Roma dovrà ora rivalutare il caso alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte. Per il terzo trasportato, ciò significa maggiore certezza e rapidità nell’ottenere il risarcimento, senza dover attendere i tempi (spesso lunghi) legati alla ricostruzione delle responsabilità tra i conducenti.
