Responsabilità penale e intelligenza artificiale: cosa cambia?

L’evoluzione dell’IA mette alla prova i principi fondamentali del diritto penale?
L’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide giuridiche più complesse e affascinanti del nostro tempo. In particolare, il tema della responsabilità penale connessa all’utilizzo dei sistemi di IA solleva interrogativi profondi, destinati a incidere sul paradigma stesso della colpevolezza personale su cui si fonda il nostro ordinamento.
Il diritto penale, infatti, punisce esclusivamente la condotta umana colpevole, ossia quella posta in essere da un soggetto capace di intendere e volere, che agisce con dolo o colpa. Ma cosa accade quando a compiere materialmente un atto penalmente rilevante è un algoritmo?
Chi risponde penalmente delle azioni dell’intelligenza artificiale?
Nel caso in cui un sistema di IA venga impiegato per realizzare una condotta illecita, la domanda centrale diventa: chi può essere ritenuto penalmente responsabile? Il programmatore? Il produttore? L’utilizzatore?
L’ipotesi più discussa riguarda la colpa per negligenza o imperizia nella progettazione o nel controllo del sistema, soprattutto laddove l’intelligenza artificiale operi mediante meccanismi di apprendimento automatico (machine learning) non completamente prevedibili. Tuttavia, il nesso causale tra l’attività umana e l’evento dannoso può risultare incerto, soprattutto in contesti altamente tecnologici.
A ciò si aggiunge un ulteriore dilemma: se il sistema viene utilizzato da un soggetto umano con dolo, ad esempio per commettere una frode, quanto incide il comportamento dell’agente rispetto alla responsabilità di chi ha progettato o commercializzato quel sistema?
Strumenti neutri o pericolosi? Il confine tra tecnologia e responsabilità
Come ogni invenzione umana, anche l’intelligenza artificiale può avere applicazioni lecite o illecite, a seconda dell’uso che ne viene fatto. È la condotta dell’agente umano a determinare il carattere penalmente rilevante dell’azione. Un bisturi può salvare una vita o sopprimerla: lo stesso vale per un algoritmo.
Nasce dunque l’esigenza di misure preventive, tecniche e normative, per limitare i rischi di utilizzo illecito dei sistemi intelligenti, pur riconoscendo le enormi potenzialità che essi offrono.
Intelligenza artificiale e diritto penale: il dibattito sulla “personalità elettronica”
Nel campo del diritto civile si discute da tempo della possibilità di riconoscere una sorta di personalità giuridica ai sistemi di IA, soprattutto in relazione alla responsabilità per danni e alla copertura assicurativa. Tuttavia, nel diritto penale, un simile approccio si scontra con il principio costituzionale della responsabilità personale e colpevole.
Un algoritmo non ha coscienza né volontà. Non può comprendere il disvalore sociale della propria azione, né essere oggetto di una pena in senso rieducativo, retributivo o preventivo. Ne consegue che la colpevolezza, nel senso giuridico-penale, resta concetto inapplicabile alle macchine, per quanto sofisticate.
Il DDL AI: il primo intervento normativo italiano sull’intelligenza artificiale in ambito penale
Un primo segnale concreto arriva con il Disegno di legge n. 2316, approvato dal Senato il 20 marzo 2025, che introduce disposizioni penali specifiche sull’intelligenza artificiale.
Il testo normativo – ora in esame alla Camera – contiene sia norme generali relative all’impiego dell’IA per la commissione di reati, sia disposizioni speciali in settori ritenuti particolarmente a rischio. Tuttavia, il testo finale approvato risulta più limitato rispetto alla versione iniziale proposta dal Governo.
È stata mantenuta l’introduzione di una circostanza aggravante comune per i reati commessi tramite sistemi di IA, ma sono state eliminate alcune aggravanti speciali, tra cui quelle relative a:
- attentati ai diritti politici (art. 294 c.p.),
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- truffa (art. 640 c.p.),
- frode informatica (art. 640-ter c.p.),
- reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato,
- reati di riciclaggio (art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).
Conclusioni: l’intelligenza artificiale come strumento, non come soggetto
In definitiva, nonostante l’indubbio impatto rivoluzionario dell’intelligenza artificiale, la struttura del diritto penale italiano continua a ruotare attorno alla figura dell’essere umano.
Il DDL AI conferma questa impostazione: l’IA viene vista come mezzo nelle mani dell’agente, non come soggetto autonomo di responsabilità. Resta fermo, dunque, il principio per cui la responsabilità penale è sempre personale e colpevole.
Continueremo a seguire l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema nei prossimi articoli del blog dello Studio Legale GMG.
